Così come si evince dal terzo articolo del primo libro dello statuto del comune di Arezzo del 1327
- Sono la prima magistratura del comune.
- Eletti ogni 6 mesi
- Il loro stipendio è 200 fiorini d’oro presi con rate bimestrali
- Sono tenuti ad avere a loro spese
- 1 giudice
- 2 assistenti
- 3 Notari (uno dei quali sia il maggior ufficiale di custodia della città)
- 25 berovari (fanti)
- Possono avere agli stipendi del comune e tenere per salvaguardia e difesa della città e del contado di Arezzo e per difendere i cittadini ed i contadini di Arezzo nei loro diritti e beni un numero da loro ritenuto necessario di
- Mercenari oltramontani o citramontani
- Cavalieri
- Fanti
- Ed essere coadiuvati nelle scelte se a loro parrà giusto da quattro aretini uno per ogni porta che saranno i soprastanti della masnada che dureranno in carica 2 mesi con uno stipendio di 40 soldi al mese preso dal tesoro del comune
- Hanno pieno libero e generale potere sopra le guardie e circa la custodia della città, del contado e del distretto di Arezzo di mandare ambasciatori o spie
- Debbono quindi provvedere alla difesa del comune e per questo sono tenuti a far murare senza interruzioni le nuove mura della città.
- Sono tenuti a far costruire le nuove carceri del comune
- Le spese deliberate dai difensori devono essere approvate da un consiglio di 40 uomini (10 per ogni porta) alle bussole e alle pallottole essendo presenti almeno due parti del consiglio e concordi almeno due parti dei partecipanti.
- I difensori possono e devono rivedere e calcolare oppure far rivedere e calcolare tutti gli introiti e le spese fatte dai camerlenghi del comune.
- Possono rimuovere, eleggere, insediare ed inquisire, rivedere e valutare la condotta, assolvere o condannare tutti gli ufficiali del comune, ma non possono creare ex novo alcuna carica nella città o nel contado senza il consenso del consiglio dei 40.
- Possono in campo giudiziario fare conciliazioni tra tutti gli uomini e persone della città di Arezzo e del contado che ricorrono ad essi
- Devono approvare e autorizzare le spese del comune da parte del camerlengo.
- Deve inviare un giudice ed un vicario a deliberare le condanne o assoluzioni del Podestà nelle cause penali.
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