Articolo cinquantadue del secondo libro dello Statuto del 1327
Si è stabilito che il Signore Podestà della città di Arezzo sia tenuto e debba far riunire, con le modalità d’uso, il consiglio generale dei Quattrocento uomini della città, e che in esso debba proporre che dal momento che l’arte dei calderai, se esercitata nella città di Arezzo, è tediosa per i circonvicini e per gli uomini della contrada nei luoghi dove avviene l’esercizio della detta arte, piaccia a loro, e debbano, provvedere, ordinare e stabilire, quanto alle cose predette, ciò che sia utile per il comune ed i cittadini aretini; e ciò che si sarà raggiunto e provveduto nel detto consiglio da parte della maggioranza dei consiglieri dello stesso consiglio, il podestà lo dovrà far mandare ad effetto ed esecuzione, a richiesta di chiunque lo chiederà.
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