La pena per chi pascola le bestie in città o dentro la camperia
Nessuna persona può o deve detenere, pascolare o pascere bestie minute o troie nella città di Arezzo, borghi o sobborghi, né nel piano della città di Arezzo o presso la stessa città per la distanza di un miglio, e neanche porci a branchi superiori a cinque tra i detti confini, e neanche capre o becchi presso la città per quattro miglia, sotto pena di tre soldi pisani per ogni pecora, castrone o montone; e per capre o montoni o porci sopra a cinque, di cinque soldi; e per ogni troia dieci soldi e altrettanto per ogni volta. Ogni pastore che sarà trovato a far danno con le dette bestie o qualcuna di esse nelle possessioni o beni di detti luoghi, sia punito, se le bestie saranno sopra a 25, per cento soldi pisani; se saranno sotto le 25 o nello stesso numero fino a dieci,per tre lire pisane; e da dieci bestie in meno, per 20 soldi pisani. Sia però permesso a chiunque tenga bestie minute, insieme con le stesse bestie tenere e condurre due capre al massimo, per avere del latte, al di là di un miglio dalla città di Arezzo, senza pena, a patto che con le medesime non faccia danno nei beni altrui.
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