L’istituzione di un nuovo organo di controllo delle professioni: la Mercanzia
Nel 1341 per sostituire l’Ufficiale di Freno nel suo compito di vigilanza sulle professioni, viene istituita la Mercanzia, costituita da membri reclutati tra il “popolo della media gente” dei quattro quartieri. Nello Statuto vengono implementate le restrizioni alle categorie produttive e viene stabilito il nuovo quadro normativo attraverso il quale esercitare il controllo di quelle professioni che si vogliono asservite agli interessi fiorentini in accordo con gli strati sociali più alti del mondo artigiano raccolti intorno all’industria della lana. Lo Statuto è scritto dal Notaio Pietro Geri da Taglieto, approvato dal Consiglio del Popolo di Arezzo, e approvato il 14 febbraio 1341 dalla commissione dei Dodici deputati super negotiis civitatis, comitatus et distrittus Aretii, l’Ufficio istituito dal governo fiorentino per sovrintendere alle vicende della città sottomessa. Questo nuovo istituto riunisce l’Arte dei Mercanti che rappresenta la parte in assoluto preponderante sia numericamente che politicamente, l’Arte dei Giudici e dei Notai, dei Medici, della Lana e del Cambio.
Organizzazione della Mercanzia
La Mercanzia è organizzata così: al vertice due Consoli e due Notai dei Consoli, che costituiscono il Collegio consolare, un Camerlengo e un Consiglio di otto mercanti o artieri.
I Consoli
La carica consolare dura due mesi, gli eletti non possono rifiutare la carica tranne nel caso in cui per motivo di lavoro si trovino nel periodo della carica fuori da Arezzo, il salario è di 100 soldi al mese. Alla loro elezione si giunge partendo da una rosa di 24 nomi o più, scelti fra mercanti, cambiatori o artieri tenendo conto di una equilibrata distribuzione fra i quattro quartieri e di un’equa ripartizione politica fra guelfi e ghibellini. Da questa rosa escono 16 nomi eletti con una maggioranza di almeno due terzi tra i quali vengono eletti i due Consoli. Il metodo elettivo, mutuato dall’esperienza fiorentina, viene detto imborsazione perché i 16 nomi vengono inseriti in pallottole di cera e separati in due distinte pissidi una per i candidati di parte guelfa una per quelli di parte ghibellina. Da ogni pisside esce un nome che andrà a formare la coppia di turno. Il mandato inizia tre gironi dopo l’elezione.
I Notai dei Consoli
Un metodo simile regola l’elezione dei Notai dei Consoli, i quali però devono essere eletti tra quelli appartenenti a i due quartieri ai quali non appartengono i Consoli. Non è tuttavia specificato nello Statuto della Mercanzia se il Notaio del Console di parte guelfa debba essere di fede ghibellina o viceversa. “Le conseguenze di una simile sistemazione della materia”, commenta Andrea Barlucchi, “sono evidenti e possono riassumersi in uno stretto controllo dei canali di reclutamento dei magistrati, che divengono espressione dell’élite mercantesca e imprenditoriale cittadina, e nell’emarginazione dei ceti artigiani minori che pure rimangono soggetti all’autorità della Mercanzia”.
Il Camerlengo
I neoeletti Consoli, insieme ad una commissione di loro scelta formata da due mercanti per ogni quartiere provvedono alla nomina del Camerlengo, che ha il compito di registrare le somme in entrata e in uscita e custodire una delle chiavi che aprono il forziere con la cassa della Mercanzia.
Per notificare le citazioni, sentenze e sequestri derivanti dalla loro azione, i Consoli dispongono dei balitori e nunzi della curia del Podestà. Il Consiglio che affianca il Collegio consolare nelle sue funzioni giudicanti è costituito da due mercanti o artieri per quartiere, è scelto direttamente dai Consoli e rimane in carica per due mesi.
Compiti della Mercanzia
Ai Consoli della Mercanzia si devono consegnare i nomi di tutti i mercanti ed artieri, anche forestieri, operanti in città. L’esercizio della professione di questi soggetti è costantemente sottoposto all’organo disciplinare che sostituisce nelle sue funzioni l’Ufficiale del Freno, ossia il Tribunale della Mercanzia: una commissione costituita da due mercanti per quartiere, di nomina consolare, che vigila sull’operato dei lavoratori e denuncia ad un Collegio di dodici mercanti, anch’essi di nomina consolare, le infrazioni per essere commutate in sanzioni. Tuttavia tali decisioni per avere valore effettivo devono essere approvate dal governo cittadino, a garanzia della vigilanza fiorentina su tale Ufficio. La Mercanzia nel suo compito è tenuta a far rispettare la normativa esistente che viene implementata da ulteriori leggi restrittive introdotte in dodici rubriche presenti nel suo Statuto e rivolte a mestieri quali quello dei sarti, ritagliatori, tintori, speziali, sensali, orefici e medici. La loro osservanza è ancora una volta demandata a commissioni specifiche costituite da mercanti ed artieri chiamati ad investigare sulle singole categorie professionali.
Novità disciplinari
Gli speziali
Le novità disciplinari che riguardano gli speziali sono l’estensione del divieto di vendere ogni loro prodotto senza ricetta medica. La normativa precedente era limitata a lassativi, droghe o veleni quali oppio, arsenico e scamonnea (radice con drastica azione purgante). Per gli speziali che si accordano con i medici per farsi indirizzare pazienti la pena pecuniaria è di 25 lire. Inoltre nello Statuto della Mercanzia è presente una norma specifica volta a contrastare la vendita di zafferano adulterato e di cera non confezionata secondo le regole.
I sarti
Ai sarti è vietato di fare da mediatori nel commercio dei panni ed addirittura di entrare nelle botteghe dei drappieri dove sono soliti inserirsi nelle trattative e nella contrattazione allo scopo di procacciarsi clienti. Per quanto riguarda i tintori le cose sono leggermente differenti. Sono una categoria talmente diffusa e potente che sarà riconosciuta loro nel 1346 la ricostituzione di una Corporazione autonoma. Nello Statuto della Mercanzia si stabilisce solo che qualora un tintore rovini il tessuto datogli da lavorare il danno sarà sottoposto ad una commissione che stimerà l’ammontare del risarcimento al pannaiolo. Inoltre come per le altre categorie è istituita una commissione che vigili sul loro operato e sono istituite guardie in incognito che denuncino il lavoro nero.
I sensali
Per i sensali è istituito un albo professionale soggetto a periodiche revisioni da parte di una commissione costituita da 48 mercanti scelti proporzionalmente fra i quartieri.
Gli orafi
Caso eccezionale riguarda gli orafi per i quali viene sostanzialmente mantenuta invariato il precedente corpo normativo.
I lanaioli
Un elemento degno di nota riguarda la categoria de lanaioli. Dal momento che lo Statuto della Mercanzia viene mutuato in buona parte da quello senese, appare significativo il fatto che viene deliberatamente cancellata nella stesura aretina la norma che prevede l’istituzione di una commissione di dieci mercanti incaricati di verificare la corretta lunghezza dei panni di lana e di lino. Questo è un segno della potenza politica della categoria dei lanaioli capaci di evitare la redazione di una rubrica a loro sgradita nello Statuo.
Il diritto del lavoro
La Mercanzia vigila strettamente anche sui rapporti interni fra soci delle imprese commerciali e delle botteghe artigiane e del rapporto con i dipendenti. Questi sono legati da un patto di responsabilità illimitata e solidale con una multa di 10 lire per chi venga meno a tale patto. La morte di un socio fa subentrare gli eredi nei suoi impegni. Le controversie fra i soci sono prese in carico dai Consoli della Mercanzia che intervengono anche con la forza per ristabilire la concordia. La truffa contro i propri soci è punita con almeno 25 lire che se non vengono pagate possono portare anche all’espulsione perpetua dalla Mercanzia.
Sono ben definite anche le regole di comportamento dei dipendenti delle società commerciali. Questi hanno il divieto di prendere iniziative personali in materia di compravendita o di credito utilizzando capitale societario se questo esce dalle loro abituali mansioni specie dopo espresso divieto da parte dei titolari. I sottoposti che avranno con questo comportamento causato danno alla società sono chiamati a risarcirlo, o se al contrario avranno portato un guadagno lo dovranno interamente consegnare ai titolari e corrispondere una multa di 10 lire. Il dipendente che ha rubato o frodato in qualche modo l’azienda è sottoposto al giudizio della Curia Mercantile, condannato al risarcimento ed una multa e può anche essere incarcerato con i suoi familiari fino al pagamento dell’ammenda. Qualora un dipendente voglia interrompere il proprio rapporto di lavoro deve comunicarlo alla Curia Mercantile che convoca i soci e comanda loro di liquidare quest’ultimo entro un mese; di contro il dipendente che interrompe il proprio rapporto di lavoro prima del tempo stabilito e senza giusta causa è costretto a pagare una multa e l’interdizione perpetua da ogni altro incarico lavorativo ed una multa di 25 lire per quei titolari che lo avessero indebitamente riassunto.
Per approfondire:
Andrea Barlucchi, “La Mercanzia ad Arezzo nel primo Trecento. Statuti e riforme (1341-1347)”
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